Statuto

STATUTO SOCIALE

DELL’ ASSOCIAZIONE “ASTRANTIA”

Art. 1 SEDE
È costituita l’Associazione “Astrantia” con sede in via Faller n.138, 32030 SOVRAMONTE (BL).

Art. 2 OGGETTO SOCIALE
L’Associazione non ha scopo di lucro; si propone di mettere il sapere e il saper fare a disposizione del voler fare e del fare. Lo scopo è quello di dare supporto culturale, teorico, pratico e di motivazione a tutte le iniziative che siano finalizzate al bene comune, alla crescita sociale ed economica. L’Associazione si propone altresì la facoltà di criticare e mettere in discussione tutti gli aspetti normativi e pratici che possono limitare o impedire il perseguimento di tali obiettivi.
L’Associazione si propone di contribuire a formare comunità di persone e ambiti sociali informati dai seguenti valori:
a) promozione della vita dal concepimento alla fine naturale. Quanto esposto non ha nessuna motivazione religiosa o politica; più semplicemente si considera una visione naturale dei processi vitali;
b) studio e diffusione di metodi di prevenzione e cura naturali e non tossici, anche a scopo veterinario; ciò al fine non di escludere ma di integrare o sostituire i metodi convenzionali e la scienza medica secondo la libera scelta individuale. L’Associazione si limita a divulgare e mettere a disposizione di tutti strumenti e metodi di conoscenza;
c) promuovere l’amicizia e le relazioni interpersonali al fine di contribuire alla serenità sociale, alla migliore educazione e crescita delle generazioni più giovani, all’assistenza attiva verso chi è in difficoltà o malato o anziano. L’Associazione promuove l’unità e la solidità della famiglia, strutturata sul rapporto uomo-donna, quale valore fondativo per la società;
d) promuovere attivamente la diffusione della cultura della cooperazione, della valorizzazione dei territori e della facoltà di autodeterminazione contemperando il tutto con l’attenzione ad un rapporto propositivo e virtuoso con gli enti e l’amministrazione statale. Tra l’altro, l’Associazione promuove la diffusione delle colture locali ed innovative, purché naturali. Promuove altresì lo studio e la diffusione di modelli di economia e manutenzione del territorio fondati sull’allevamento e su tutte le possibili relazioni ed integrazioni tra agricoltura – valorizzazione immobiliare – turismo – salvaguardia e promozione dei siti e del paesaggio locale. Rientra negli scopi sociali lo studio, la raccolta e la diffusione di ogni forma di cultura locale e di tutto ciò che può rappresentare “valore” per le comunità (dal filo d’erba alla montagna);
e) l’Associazione promuove ed appoggia la diffusione di azioni sociali e politiche che si propongono lo sviluppo armonico dei territori, a condizione che sia affermata e garantita la volontà di operare per il bene collettivo senza creazione di privilegi o il determinarsi di gruppi di potere o di voto. Quanto esposto è al fine di garantire l’Associazione stessa dal rischio di essere usata o strumentalizzata e, ancor più, perché non vengano ad essere sostituiti gli interessi collettivi con la carriera del singolo o dei pochi.
L’intero art. 2 non è in alcun modo emendabile.

Art. 3 PRINCIPI GENERALI
Lo Statuto chiarisce gli spazi e i limiti dell’Associazione Astrantia. L’Associazione riconosce come prioritari i seguenti fattori: il valore del tempo, l’amore e l’amicizia, la solidarietà e il reciproco aiuto. Ogni socio effettivo o tesserato, con l’atto di iscrizione o registrazione, accetta pacificamente quanto contenuto nello Statuto. L’Associazione è così libera di operare in modo agile e incisivo.
Il singolo socio effettivo o tesserato è tuttavia libero nelle sue opinioni personali e private; ciò vale a tutelare reciprocamente le parti. La libera circolazione delle idee, anche le più originali, è fondamento di conoscenza; al contrario, qualunque pretesa superiorità religiosa, scientifica, morale o di altra natura è ostacolo al perseguimento degli scopi associativi ed è in antitesi con la natura stessa dell’Associazione.

Art. 4 OPERATIVITÀ
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere o aderire a varie attività, in particolare:
– conferenze e incontri, anche a carattere pubblico;
– eventi quali fiere o manifestazioni di ogni genere;
– interpellanze, petizioni e sottoscrizioni anche a carattere pubblico, ai sensi dell’art. 2.
Quale attività complementare a quelle previste in attuazione degli scopi istituzionali, l’Associazione potrà svolgere, previa delibera del Consiglio Direttivo, attività di mescita interna con la somministrazione di bevande ed alimenti in favore solo dei propri iscritti, soci effettivi e tesserati, o degli aderenti ad associazioni ed enti consociati nell’ambito di eventuali manifestazioni organizzate dall’Associazione Astrantia stessa.

Art. 5 PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all’atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili ed immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio o da eventuali elargizioni di associazioni e di terzi.

Art. 6 GESTIONE ECONOMICA???
Per il miglior esercizio dell’attività associativa si prevede la costituzione di un fondo economico e di una contabilità semplice. Le entrate sono costituite da:
a) tasse eventuali di ammissione;
b) quote associative annue o periodiche dei soci, se deliberato dall’Assemblea;
c) contributi ordinari o straordinari dei soci;
d) eventuali contributi di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
e) eventuali introiti di manifestazioni e attività connesse;
f) eventuali sottoscrizioni, anche pubbliche, per raccolta fondi;
g) tutto quanto previsto dalle leggi vigenti (5‰, etc.).
Il fondo sarà costituito da contribuzioni volontarie e da quanto previsto dalle leggi in materia. Il denaro raccolto dovrà essere versato in apposito conto corrente.
Il denaro sarà utilizzato per sovvenire ai bisogni operativi ovvero affitti, rimborsi spese e viaggi, acquisto di materiale vario per la costituzione di archivi informatici e cartacei e quindi acquisto di libri, beni mobili ed immobili etc. Il denaro verrà inoltre utilizzato per finanziare o rendere esecutivo quanto contemplato nello Statuto. Una quota del fondo, qualora vi sia disponibilità, potrà essere devoluto o prestato senza interesse a soci effettivi e tesserati che perseguano finalità condivise dall’Associazione. In subordine potranno essere effettuate libere sovvenzioni a persone, associazioni o enti in stato di necessità.

Art. 7 ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e consuntivo che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 8 SOCI
Soci dell’Associazione possono essere sia associazioni ed enti pubblici e privati che persone fisiche di ambo i sessi. Per i richiedenti che non abbiano raggiunto la maggiore età la domanda di ammissione dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
L’Associazione Astrantia prevede due figure di socio:
1) socio effettivo: sono i soci fondatori, che sono intervenuti alla stesura dell’atto costitutivo, e i soci ordinari, i quali hanno aderito successivamente. I soci effettivi hanno la titolarità, hanno pari diritti nel rapporto associativo, hanno diritto di candidarsi alle cariche sociali, se in possesso dei requisiti richiesti;
2) socio tesserato: sono i soci che pur partecipando attivamente alle iniziative dell’Associazione non hanno alcun diritto di voto o sul patrimonio sociale e non assumono incarichi elettivi e/o di gestione amministrativa. Chiunque può diventare socio tesserato.
I soci effettivi e tesserati hanno diritto di partecipare alle attività associative, alle manifestazioni indette e a frequentare gli eventuali locali dell’Associazione medesima.

Art. 9 AMMISSIONE
Le domande di ammissione vengono esaminate, approvate o respinte a giudizio del Consiglio Direttivo, che in caso di rigetto della domanda ne indica le motivazioni. Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale regolamento interno, le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci effettivi devono versare l’eventuale quota associativa annua o periodica ed hanno diritto di voto; i soci effettivi di minore età esercitano il diritto di voto a mezzo di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. I soci tesserati non sono obbligati al versamento di quote se non per contribuzione volontaria. La qualità di socio è intrasmissibile.

Art. 10 ESCLUSIONE
I soci effettivi perdono la qualità di socio:
a) per dimissioni;
b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dall’Assemblea;
c) per il venir meno dei requisiti richiesti per l’ammissione;
d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.
Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall’Assemblea ordinaria dei soci nella prima riunione utile.
La radiazione è deliberata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea straordinaria all’uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato regolarmente convocato. L’Assemblea potrà ugualmente procedere alla ratifica o meno del provvedimento di radiazione.
I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 11
Organi dell’Associazione sono:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente.

Art. 12
L’Assemblea è costituita da tutti i soci effettivi.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in sua vece, dal Vice Presidente.
Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea; delle riunioni dell’Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Art. 13
Fatta salva la riunione per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo di cui all’art. 6 del presente Statuto, l’Assemblea ordinaria si riunisce, su convocazione del Presidente, per:
a) deliberare sulla relazione annuale del Presidente dell’Associazione;
b) deliberare sull’eventuale tassa di ammissione e sulla quota associativa annua o periodica;
c) eleggere, ogni tre anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo ed ogni altro organo direttivo o amministrativo dell’Associazione;
d) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

Art. 14
L’Assemblea straordinaria si riunisce a seguito di richiesta scritta e motivata di almeno metà dei membri del Consiglio Direttivo e delibera sui seguenti argomenti:
a) modifiche statutarie;
b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari o diritti reali di garanzia;
c) ratifica dei provvedimenti di radiazione dei soci dell’Associazione;
d) ogni altro argomento di particolare interesse, gravità, urgenza posto all’ordine del giorno;
e) scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 15
Le convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate ai soci con lettera raccomandata, anche a mano, mail o fax inviata ai soci al domicilio, all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax risultante dal libro dei soci volontariamente istituito, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’udienza. Tali Assemblee sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei soci effettivi avanti diritto al voto e deliberano a maggioranza dei presenti.
In ogni caso, per la modifica dello Statuto, per gli atti e i contratti inerenti diritti reali e per lo scioglimento dell’Associazione occorre la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta salva la clausola di non emendabilità dell’art. 2 dello Statuto.

Art. 16
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa annua o periodica. Ogni socio ha diritto a un voto.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea a mezzo di delega scritta da altro socio; ogni socio non può rappresentare più di un socio.

Art. 17
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea, dandone comunicazione scritta al Presidente in carica.
Per potersi candidare occorre essere soci effettivi dell’Associazione; il venir meno, nel corso del mandato, di tale requisito comporta l’immediata decadenza dalla carica.

Art. 18
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci effettivi ed è composto da tre a sette membri, anche non soci.
Si compone dal Presidente, che è anche Presidente dell’Associazione, e dal Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio Direttivo, e dagli altri membri. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un Segretario e un Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio; i membri del Consiglio Direttivo che intendano dimettersi dalla carica dovranno darne comunicazione scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede dell’Associazione, indirizzata al Presidente e al Vice Presidente.
Il recesso avrà validità decorsi 15 giorni dalla data del ricevimento della raccomandata. In caso di recesso di uno o più membri del Consiglio Direttivo questi potrà continuare a deliberare purché non venga meno la maggioranza degli amministratori. Se il numero dei membri dovesse scendere al di sotto di tale limite, sarà obbligo del Presidente, o del Vice Presidente in assenza di questi, ovvero di altro membro del Consiglio Direttivo, convocare con urgenza l’Assemblea per la nomina di nuovi consiglieri.

Art. 19
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci effettivi della gestione della società.
Si riunisce periodicamente per discutere e decidere su tutte le questioni connesse all’attività culturale, sociale, amministrativa, per l’esame di domande di ammissione di nuovi soci effettivi, comprese le richieste di variazione da status di socio tesserato a socio effettivo, e per decidere su provvedimenti disciplinari a carico dei soci effettivi e tesserati.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno al maggioranza degli amministratori in carica. La carica di amministratore è gratuita.
Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20
La rappresentanza legale dell’Associazione spetta disgiuntamente al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente. Essi potranno, quindi, validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati.
Per i pagamenti il Presidente e il Vice Presidente sono coadiuvati dal Tesoriere.

Art. 21
Lo scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, viene deliberato dall’Assemblea straordinaria, con la maggioranza stabilita dallo Statuto.
Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoga oppure a enti pubblici o privati oppure dato in beneficenza in base alle indicazioni dell’eventuale organismo di controllo.